Chi siamo

Il Sottacqua Diving School

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Sottacqua Diving School nasce a Forlì nel 2004 per la volontà di alcuni amici, poi soci fondatori, che ritenendo di dover condividere la loro passione per la subacquea e diffondere a più persone possibili quest'attività ricreativa fondarono il SOTTACQUA.
Nel 2010 il Sottacqua cresce, si affilia all'Ente Nazionale di promozione Sportiva LIBERTAS e si iscrive al CONI; ad oggi svolge i propri corsi nelle piscine di Forlì, Lugo e Ravenna dove, tutto l'anno, negli orari e nelle giornate a essa dedicate, consente ai propri soci di frequentare corsi formativi, che vanno, a partire dai 12 anni, dall'immersione ricreativa sino a quella tecnica e di usufruire delle strutture anche solo per nuotare.
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La grande passione per la subacquea e l'aggregazione sono la filosofia del Sottacqua e da tal fine consiglieri, istruttori e staff si prodigano del tutto volontariamente per raggiungere questi scopi; la certezza che la strada intrapresa sia quella giusta ci sovviene dai 200 soci che ad oggi sono iscritti alla nostra A.S.D. e che ci seguono sempre con grande entusiasmo.

          ...niente è per caso
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Il Sottacqua Diving School è anche un centro di formazione istruttori.
Il consiglio direttivo, i 20 istruttori e il numeroso staff si prodigano per poter offrire ai corsisti il miglior approccio a questa disciplina, concedendo gratuitamente l'utilizzo dell'attrezzatura per lo svolgimento delle lezioni. La subacquea è un'attività ricreativa ma anche un'esperienza unica che una volta intrapresa lega indissolubilmente le persone al mare ed alle sue infinite bellezze; per consentire a tutti di poter godere di questa meraviglia il Sottacqua organizza per i propri soci numerosissimi viaggi durante l'anno a prezzi estremamente vantaggiosi e solo ad essi riservati, ricercando mete sempre nuove che siano fruibili da tutti (sia in Italia che all'estero).
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La nostra storia

Sottacqua Diving School nasce nel 2004, dall’idea di Raffaele Arpaia e Claudio Roda di riunire un folto gruppo di veri amici, legati tutti da una forte passione per il mare in generale e per la subacquea in particolare.
Nel corso del tempo questo gruppo è cresciuto sempre di più e altri nuovi amici subacquei e non si sono aggiunti a noi; ma la cosa che ripaga ogni nostro sacrificio è la riconoscenza dei nostri allievi, per averli introdotti e guidati alla scoperta di un mondo nuovo, di un mondo che per come si presenta sembra perfetto.
In effetti, ”Sottacqua” ci sembra di assistere ad uno spettacolo in cui tutto è meravigliosamente armonico, tutti gli attori fanno la loro parte in maniera discreta e da spettatori quali siamo, ci dimentichiamo completamente di tutte le brutture e ingiustizie a cui assistiamo nel nostro habitat “ terreno “… Ci rilassiamo totalmente con immensi benefici per il nostro corpo e la nostra mente
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La nostra organizzazione

La nostra Scuola di Immersione opera nella Piscina Comunale di Forlì, dove abbiamo a completa disposizione una vasca che raggiunge la profondità di 4,5 mt., e aule per la teoria dei corsi al piano superiore, opera inoltre nelle sedi distaccate di Lugo (c/0 Ristorante Zia Pop) e da alcuni anni c/o CRS - DUE in via G.S. Bondi 19, RAVENNA.
Abbiamo studiato tutto nel migliore dei modi, per far si che l’allievo sia impegnato in un solo incontro a settimana; prima si effettua la teoria in aula e poi si scende in acqua a mettere in pratica ciò che è stato spiegato poco prima. Una sinergia perfetta, che evita un doppio impegno settimanale, gravoso per tutti, senza nulla togliere alla qualità dei corsi.
Lo STAFF del SOTTACQUA è sempre alla ricerca di posti nuovi da esplorare; alcuni seri professionisti con esperienza in organizzazione di viaggi di gruppo, sempre ben riusciti e seguiti da un folto numero di partecipanti, sono continuamente al lavoro per studiare nei minimi dettagli nuovi viaggi e nuove uscite, in diretto contatto con i migliori Tour Operator e tenendo sempre presente il miglior rapporto qualità-prezzo. Date un occhiata al menù MULTIMEDIA per vedere ciò che abbiamo organizzato in questi anni tramite fotografie e filmati, subacquei e non, tutti rigorosamente fatti da noi.
Per quello che riguarda le prossime uscite già fissate, scorrete il menù ATTIVITÀ e cominciate a sognare; ma iscrivetevi in fretta, perché i posti nelle nostre uscite si esauriscono sempre rapidamente!
In HOME troverete sempre quello che stiamo facendo attualmente, i corsi già iniziati e le date di inizio dei prossimi corsi.

Solidarietà

Convinti che questa grande "famiglia" potesse anche essere utile nel sociale, negli ultimi anni ci si è anche protesi verso il prossimo attraverso raccolte mirate tra i soci, del tutto volontarie, cercando così di offrire un piccolo ma sentito aiuto economico ad associazioni benefiche e/o di volontariato.
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Statuto

STATUTO CIRCOLO SUBAQUEO “SOTTACQUA”

Associazione Sportiva Dilettantistica

DEFINIZIONI E FINALITÁ

Art.1
E’ costituita un’associazione non riconosciuta denominata “CIRCOLO SUBACQUEO SOTTACQUA”, Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Forlì (FC) c.so Garibaldi n.18.
L’associazione non persegue finalità di lucro ed ha durata illimitata.

Art.2

Lo scopo principale dell’associazione è la pratica e l’incremento delle attività sportive dilettantistiche, promuovendo l’attività subacquea e natatoria in tutte le sue forme, didattiche, ricreative ed associative, nonché qualsiasi altra attività inerente all’ambiente marino in generale; si prefigge, inoltre, i seguenti scopi:
  • l’organizzazione e lo svolgimento di corsi per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento dell’attività subacquea, natatoria ed acquatica ginnica in generale e di manifestazioni sportive agonistiche e non agonistiche;
  • l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di vela di qualsiasi tipo, nonché corsi per il conseguimento della patente nautica di tutti i livelli e corsi cha abbiano come tematica l’ambiente marino in generale;
  • la promozione, la formazione di atleti e di squadre per le partecipazione alle gare sportive;
  • l’organizzazione e la rappresentazione di manifestazioni di carattere sportivo e/o ricreativo di spettacoli di qualsiasi genere, sia in ambienti pubblici che privati, sia all’aperto che al coperto;
  • la gestione di impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;
  • l’organizzazione e promozione di incontri, fiere, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento in campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico, musicale e del tempo libero;
  • l’adesione in Italia e all’estero, a qualsiasi attività giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
  • l’edizione e la diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, vademecum e ogni pubblicazione connessa all’attività sportiva, ricreativa, educativa;
  • ogni iniziativa idonea a favorire l’attività sportiva in genere, e la specialità sportiva subacquea ed acquatica di ogni tipo tra gli associati.
L’associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell’attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.
L’associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

I SOCI

Art.3

Il numero dei soci è illimitato
Nell’associazione si distinguono  soci fondatori e i soci ordinari. Sono soci fondatori quelli risultanti dall’atto costitutivo.
Possono diventare soci sia le persone fisiche che giuridiche che intendono perseguire gli scopi e le finalità dell’associazione.
Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione e l’osservazione dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.

Art.4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita in caso si tratti di persone fisiche o denominazione ed indirizzo della sede se persone giuridiche, unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.5

E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell’anagrafe sociale.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa sia data risposta entro il dovuto termine l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente.
Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art.6

I soci hanno diritto a:
  • partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’associazione;
  • a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione;
  • a discutere ed approvare i rendiconti;
  • ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea.

Art.7

Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all’osservazione delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’associazione.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art.8

La qualifica di socio si perde per:
  • decesso
  • mancato pagamento della quota sociale
  • dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.
  • espulsione o radiazione
Art.9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
  • inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • denigrazione dell’associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
  • l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
  • il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
  • appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’associazione;
  • l’arrecare in qualche modo danni morali o materiali all’associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Art.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art.11

Il patrimonio sociale dell’associazione è indivisibile ed è costituito dalle quote associative che verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, da ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà dell’associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, nonché da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.

Art.12

L’esercizio sociale s’intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’assemblea dei soci il 30 aprile dell’anno successivo.
Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.

Art.13

La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell’associazione.

Art.14

Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’assemblea dei soci.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 2.

L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15

Partecipano all’assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto la versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea stessa.
Le riunioni dell’assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima, e da inviare ad ogni socio.

Art.16

L’assemblea generale dei soci può essere convocata i via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 18 e 30, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il  collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art.17

L’assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di volo, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art. 18.
Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art.18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dall’associazione, valgono le norme di cui all’art.30.

Art.19

L’assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art.20

L’assemblea generale dei soci, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art.6, approva le linee generali del programma di attività, approva il rendiconto annuale, delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri) alla fine di mandato o in seguito alle dimensioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all’associazione nel caso di cui sopra. Discute la relazione del consiglio uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato. Elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini, delibera su tutte le questioni attinente la gestione sociale.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art.21

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica per  cinque anni. È composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art.22

Il consiglio direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dall’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenza specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea.

Art.23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
  • il Presidente: ha rappresentanza legale dell’associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio.
  • Il Vicepresidente: coadiuva il presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni.
  • Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’associazione.

Art.24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:
  • Eseguire le delibere dell’assemblea.
  • Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea.
  • Predispone il rendiconto annuale.
  • Predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale.
  • Delibera circa l’ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri.
  • Delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci.
  • Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali.
  • Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad esso affidati.
  • Decidere le modalità di partecipazione dell’associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.
  • Presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.
Art.25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un  giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche solo da un Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Art.26

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio.
Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso dall’elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.
La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originali, dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.

Art.27

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione, nonché di verificare l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al consiglio Direttivo e all’assemblea.
Si riunisce ordinariamente almeno tre volte all’anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni volta ne faccia richiesta motivata uno dei soci membri o Consiglio Direttivo.

Art.28

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consuntivo.

Art.29

Le cariche di Consigliere, Sindaco Revisore sono incompatibili fra loro.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art.30

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta di medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni , di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà essere deliberato.
L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale in conformità con quanto previsto dall’art.111 (comma 4 quinquies, lett b) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.31

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l’assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.